La crisi in Crimea chiama in causa due fondamentali norme di diritto internazionale. La prima è conosciuta come “principio di autodeterminazione dei popoli” e afferma che ogni popolo ha il diritto di scegliere autonomamente il proprio regime politico ricorrendo, ad esempio, all’indipendenza o all’associazione a un altro stato. La seconda è chiamata “sovranità territoriale”: secondo tale norma ogni stato mantiene il controllo all’interno dei suoi confini e s’incorre in una sua violazione ogniqualvolta possa essere provata la presenza fisica e non autorizzata di un organo straniero sul suo territorio.
Ora, se si esaminasse la crisi sotto la lente d’ingrandimento rappresentata dalle menzionate norme di diritto internazionale, si dovrebbero trarre due conclusioni. In primis, il referendum attraverso il quale la popolazione della Crimea ha espresso la volontà di unirsi alla Russia dovrebbe essere rispettato e riconosciuto dalla comunità internazionale. Inoltre, la presenza militare russa in Crimea ha costituito una violazione della sovranità territoriale ucraina del momento che essa precede lo svolgimento del referendum tenutosi il 16 marzo. Conseguentemente, le sanzioni contro la Russia volute da Unione Europea e Stati Uniti sarebbero da considerarsi legittime e giustificate solo in termini “retroattivi” se determiniate dalla presenza militare di Mosca in Crimea, ma illegittime e ingiustificate se determinate dall’esito del voto referendario o dal processo di annessione.
Tuttavia, nonostante le norme di diritto internazionale sembrano essere piuttosto chiare, il “gioco reale” è sempre più complicato di quanto possa apparire e inevitabilmente guidato da interessi di natura politica ed economica.
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